Promessa di esborso
Archival Unit
237
Issue Date
April 6, 1415
Chronology
XV sec.
Producing entity (organization)
Content
Benedetto di Fusco dalla Villa di Vico, abitante in Crocicchio, promette di sborsare alla Fraternita di Piandimercato, 6 fiorini d’oro e 25 bolognini, per il prezzo della metà di un bove, costituendosi socio (1) per l’altra metà.
Rog. Bencevenne di Paolino d’Urbino.
Rog. Bencevenne di Paolino d’Urbino.
Description level
Archivist's notes
Busta n. 5
(1) Appare non del tutto inutile chiarire che in questo contesto il Nardini utilizza il termine ‘socio’ volendo alludere alla figura che - in modo più pregnante - si chiamava soccidario. Si veda a tale riguardo la definizione di sòccida nel Vocabolario Treccani reperibile in rete (https://www.treccani.it/vocabolario/soccida/):
Contratto diretto a costituire un’impresa agricola di natura associativa, nella quale si attua una collaborazione economica tra colui che dispone del bestiame (soccidante, concedente) e chi deve allevarlo (soccidario, allevatore), al fine di allevare e sfruttare una certa quantità di bestiame ed esercitare le attività connesse, ripartendo spese e utili inerenti sia all’accrescimento del bestiame sia ai prodotti (latte, formaggio, ecc.) che ne derivano.
Il documento in questione, nella sua semplicità, appare emblematico ed indicativo delle abitudini del tempo, quando gli accordi potevano riguardare un solo animale, ed anche una frazione di esso (la metà di un bove).
(1) Appare non del tutto inutile chiarire che in questo contesto il Nardini utilizza il termine ‘socio’ volendo alludere alla figura che - in modo più pregnante - si chiamava soccidario. Si veda a tale riguardo la definizione di sòccida nel Vocabolario Treccani reperibile in rete (https://www.treccani.it/vocabolario/soccida/):
Contratto diretto a costituire un’impresa agricola di natura associativa, nella quale si attua una collaborazione economica tra colui che dispone del bestiame (soccidante, concedente) e chi deve allevarlo (soccidario, allevatore), al fine di allevare e sfruttare una certa quantità di bestiame ed esercitare le attività connesse, ripartendo spese e utili inerenti sia all’accrescimento del bestiame sia ai prodotti (latte, formaggio, ecc.) che ne derivano.
Il documento in questione, nella sua semplicità, appare emblematico ed indicativo delle abitudini del tempo, quando gli accordi potevano riguardare un solo animale, ed anche una frazione di esso (la metà di un bove).
Physical type
Rotolo
Preservation status
Buono
Language
Latino
File(s)
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Name
00237_A.jpg
Size
21.23 MB
Format
JPEG
Checksum (MD5)
C708830E789C9A8F0E033394AE266C2C

