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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12731/5897
DC FieldValue
dc.coverage.temporalXVII sec.
dc.date.accessioned2021-11-08T10:32:28Z
dc.date.available2021-11-08T10:32:28Z
dc.date.issued1621-03-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12731/5897
dc.description.preservationBuono
dc.format.mediumCarta
dc.language.isola
dc.relationAttività di acquisizione ottico digitale del Fondo Antico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
dc.source.contentDon Pietro Ceccarini da Colonna, del contado di Urbino, nel suo testamento dispone di varj legati e nomina sua erede la Confraternita dello Spirito Santo di Urbino. Istituisce una dote per le zitelle della Fraternita di Piandi mercato. Rog. Giugliano de’ Rossi di Urbino.<sup>(1)</sup>
dc.titleTestamento
dc.typeitem
dc.type.physicalscroll
dc.rights.licenseCC BY
dc.relation.fondCongregazione di Carità
dc.description.archivistBusta n. 12 <sup>(1)</sup> Si veda anche il regesto del Corradini, particolarmente circostanziato: «Carta. Don Pietro Ceccarini da Colonna del Contado d’Urbino nel suo testamento vuole essere sepolto nella sepoltura che ora si sta facendo nella Chiesa parocchiale di S. Giovanni Battista di Colonna, avendo già dato 25 fiorini all’Arciprete di detta Chiesa. Lascia 25 fiorini a Virginia figlia di Mastro Giambattista per quando si mariterà o monacherà. Lascia uno stajo di grano al Seminario d’Urbino. Lascia a Margarita Vedova di Bindo sua lavoratrice il letto fornito etc. Lascia a Gentile sua sorella uno stajo di grano all’anno finché essa vivrà. Lascia a Gianfrancesco, Agostino, e Giambattista figli di detta Margarita, suoi Lavoratori tutti i mobili di sua Casa non compreso il grano, vino, biade, e denari; e di più a Gianfrancesco la sua sottana negra da Prete, calze, calzette di lazzo negro quasi nuovi. Di più i detti Lavoratori non possano essere molestati dagli infrascritti eredi per aver contratti i debiti col padrone, né essere scacciati da Ca’ Giorgiano, purché si portino bene, e con questa condizione ancora, che tanto i medesimi lavoratori, quanto altri, che vi stassero, e vi fossero per tempo, non si possano fare feste, balli, e cose simili sotto pena di uno scudo per ciascuna volta da applicarsi la metà alla Pieve di Colonna, e l’altra all’Uffizio del Danno dato d’Urbino; E di più vuole, e commanda espressamente, che nei detti beni non si possano mettere in tempo alcuno né pecore né capre; e che nei detti beni i presenti lavoratori possino tagliare le legne, che non siano di danno, venderle, e darne la sola metà del denaro agli infrascritti eredi. Lascia a Don Giulicesare Magrini 100 fascine per anno da farsi e portarsi a sue spese, ma coll’obbligo di due messe l’anno per il Testatore, cioè una nel giorno di S. Catterina, o fra l’ottava, e l’altra da morto nel Duomo all’Altare privilegiato. Lascia a Suor Giovanna sua Nipote, e Monaca in S. Catterina d’Urbino uno scudo l’anno finché vivrà. In tutti gl’altri suoi beni instituisce erede universale la Confraternita dello Spirito Santo d’Urbino, e suoi Ministri, con queste condizioni e patti, cioè, che debbano adempire tutti i legati sopra espressi, e passati cinque anni dopo l’adempimento sudetto, e per fabbricare la detta Chiesa dello Spirito Santo, siano obbligati alle infrascritte cose, cioè dare 50 fiorini all’Arciprete di Colonna per comprare stabili, col peso di fare ogn’anno l’Uffizio di sei messe nel giorno, o infra l’ottava di S. Catterina, e così sgravare da un tale obbligo la casata e progenie di detto Don Pietro. Di più i ministri di detta Confraternita siano obbligati ogn’anno maritare due Zitelle con dote di fiorini 50 per ciascuna colla condizione, che la prima debba fare un uffizio di cinque mese da morto alla Pieve di Colonna, e la seconda debba dare uno scudo all’Arciprete di Colonna il quale debba impiegarne la metà nell’Olio per la lampada del Santissimo. Le prime dotande debbano essere tutte le parenti, ossia della casata del Testatore, ma questo non abbia luogo finché vi saranno le figlie de suoi Nipoti Giambattista, Giampaolo, Lucantonio, e Guidobaldo, perché vuole, che a queste per maritarsi, o manacarsi si diano 100 fiorini per ciascuna col detto peso dell’uffizio, e scudo. Mancando le parenti, siano escluse le Zitelle della Città d’Urbino, come anche del territorio lontano più di quattro miglia da Colonna. L’elezione non si possa fare senza il voto dell’Arciprete di Colonna, del Mensale della fraternita, del Priore dello Spirito Santo, e del Lavoratore di Ca’ Giorgiano; li quali non dovranno eleggere, e votare Zitelle figlie di Ladri, e Giocatori. Dandosi il caso che mancassero le parenti del Testatore, allora ogni cinque anni tra le dotande abbia luogo una Zitella della Fraternita di Piandimercato col detto peso. Morendo senza figli legittimi e naturali qualunque delle dette dotate o parente o non parente, la detta Dote per i due terzi ritorni alla Confraternita dello Spirito Santo. Di più la detta Compagnia debba dare 50 fiorini a ciascuna delle figlie del Signor Piergirolamo Benedetti d’Urbino in occasione di maritarsi che sono la Signora Caterina, Signora Orsola, e Signora Chiara, ma colla condizione detta di sopra, cioè dell’uffizio, scudo, e ritorno della dote in caso etc. Di più la detta Compagnia debba far fare una Maestade a man diritta dei beni di esso Testatore a Ca’ Giorgiano coll’immagine della Madonna, di S. Giovanni Battista, e di S. Catterina, e debba anche rinvestire in beni stabili li 350 fiorini, che il Testatore si trova avere in denari, fiorini 100 in grano. Siegue la nota dei beni, che lascia alla detta Compagnia. Ca’ Giorgiano etc. Bestiami etc. Censi etc. Il detto Testatore lascia i detti suoi Nipoti figli di Francesco suo fratello usufruttuarj eredi di tutti i beni di Ca’ Ceccarino, e dei Lagoni nella villa di Colonna colle case, e colombare, come anche della Casa in Urbino, abitata dai detti Nipoti, che il detto Testatore acquistò da Girolamo Mellini presso i beni del Signor Agostino Santucci, la muraglia della Città, e la strada con altri lati; Lascia poi eredi proprietarj nei detti beni, case, e mobili i figli maschi dei detti suoi Nipoti Giambattista, Giampaolo, Lucantonio, e Guidobaldo etc. Rog. Giuliano de Rossi nella casa d’abitazione solita di detto Testatore nella Villa di Colonna del Contado d’Urbino in vocabolo Ca’ Ceccarino.» Corradini, Antonio, <i>Spoglio delle pergamene urbinati</i> (copia di Antonio Rosa), manoscritto cartaceo, legato in cartone, secolo XIX, millimetri 305 x 220, volume II, carte 134 recto - 135 verso (segnatura di collocazione ‘Urbino 107’).
dc.rights.noteAcquisizione digitale eseguita in data: novembre 2021 Strumentazione: Scanner planetario Zeutschel OS 12002 Tipo immagine: TIFF Risoluzione: 400 dpi Spazio colore: RGB 24 bit Profilo colore: OS12002_mG
dc.contributor.corporatebodyCongregazione di Carità
dc.identifier.archivalunit577
item.grantfulltextopen
item.cerifentitytypePublications
item.openairetypeitem
item.date1621-03-30
item.fulltextWith Fulltext
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf
item.treefondsrootSezione pergamene
item.languageiso639-1la
Appears in Collections:1.1 Sezione Pergamene
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